Art. 4.

      1. L'articolo 219 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

          «Art. 219. - (Circostanze aggravanti). - Le pene stabilite negli articoli 216, 216-bis, 216-ter, 217 e 218 sono aumentate di un terzo se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti nei medesimi articoli».